Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo alcune modifiche attuate con diversi interventi correttivi, ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del codice civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore. In particolare, gli interventi normativi hanno variato, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Nell’attuale formulazione, l’art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è necessaria quando la società:
a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
Per il computo delle soglie si deve tener conto che:
· l’attivo di Stato patrimoniale va considerato al netto dei fondi Rettificativi (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle
relative voci;
· il valore dei ricavi corrisponde alla voce A.1 di Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
· il numero di dipendenti si determina calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l’anno rilevano al 100%, quelli impiegati per una parte dell’anno assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al periodo di assunzione. Inoltre, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato part-time al 50% per tutto l’anno, egli “vale” in misura pari a 0,5.
Al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta dovrà nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare la revisione legale dei conti. L’obbligo di nomina cessa dopo che per tre esercizi consecutivi se non supera alcuno dei tre limiti sopra riportati.
Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato oggetto di diversi cambiamenti, risultando ad oggi fissato – per effetto dell’ultima modifica ad opera dell’art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 – alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022. In linea generale, al verificarsi
del superamento dei limiti dimensionali, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è competenza dell’assemblea che approva il bilancio in cui si verifica lo sforamento, la quale deve provvedervi entro 30 giorni.
Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali previsti la norma prevede che:
· “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo” – ossia del 16 marzo 2019 – “quando ricorrono i requisiti … devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni … entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”;
· “ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti” alla data di approvazione del bilancio 2022.
Ne deriva che:
· al fine di verificare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi da prendere in considerazione, ovvero sui quali verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 c.c., sono il 2021 e il 2022;
· che le Srl che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato almeno uno dei 3 limiti dimensionali devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione del bilancio 2022, la quale a sua volta può essere fissata al più tardi:
· entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dunque entro il 30 aprile 2023;
· entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in caso di particolari esigenze, dunque entro il 29 giugno 2023.
L’obbligo della nomina dell’organo di controllo introdotto dalla riforma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza potrebbe” intimorire” gli imprenditori sia per l’aumento dei costi gestionali e degli adempimenti sia per l’inserimento di una nuova figura con doveri di vigilanza e controllo.
Se tuttavia l’organo di controllo viene visto come opportunità di evoluzione dell’azienda verso modelli di governance efficaci lo stesso potrà essere assunto come soggetto indipendente che supporta gli amministratori nell’identificazione, valutazione e gestione dei rischi in ottica di successo sostenibile dell’impresa. Infatti, la presenza dell’organo di controllo può contribuire al rafforzamento della governance ai sensi dell’art. 2086 del Codice Civile in quanto l’impresa deve dotarsi di un sistema amministrativo più efficace ed efficiente che attraverso un attento controllo di gestione favorirà un percorso di crescita sano ed equilibrato.